Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: esperienze a confronto

27 domanda fondamentale del perché la funzione pubblica di tutela (che si estrinseca nell’apposito provvedimento del soprintendente o dell’organo ministeriale competente di riconoscimento del particolare valore artistico) debba essere impegnata in un ruolo esclusivamente servente del solo diritto privato della persona fisica dell’architetto progettista, finché in vita, di reclamare lo studio e l’attuazione delle modificazioni che la proprietà intenda apportare all’opera. La sentenza del Tar del Lazio, sconfessando il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero prot. n. 25271 del 17 dicembre 2014, richiamato nel provvedimento a sostegno della legittimazione degli eredi dell’autore dell’opera architettonica, ha inoltre negato la possibilità di un’iniziativa d’ufficio del relativo procedimento, escludendo senz’altro che l’istituto in esame possa attenere alle funzioni dell’Amministrazione di tutela (allora Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane) di «cura dell’interesse generale di tipo oggettivo» alla tutela di opere dell’architettura contemporanea di particolare interesse. Un ulteriore profilo che occorre considerare con attenzione nell’uso di questo strumento offerto dalla legge di tutela del diritto d’autore è rappresentato dal rischio di contraddittorietà tra gli atti e della sovrapposizione tra i procedimenti, quello di cui all’art. 20 della legge n. 633 del 1941 in esame e quello che fosse stato avviato (o che potrebbe essere avviato) ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d del Codice. In particolare, occorre prestare of the heirs of the creator of the architectural work, also denied the possibility of an official initiative of that measure, absolutely ruling out that the Institution in question might relate to the functions of the protection Administration (at that time the Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane) of ‘seeing to the general, objective-type interest’ in the protection of works of contemporary architecture of particular interest. An additional profile that merits attention in the use of this instrument offered by the copyright protection law is represented by the risk of inconsistency among acts and overlapping of the proceedings: that pursuant to art. 20 of the copyright protection Law in question, and the one that had been initiated (or that might be initiated) pursuant to art. 10, paragraph 3, letter d of the 2004 Code. In particular, much attention must be given to the fact the prerequisites of both the proceedings and the measures appear to coincide to a large degree. Also on the strength of ministerial circular no. 5 of 23 December 2016, partially overlapping are the criteria and the parameters presiding over the assessment of the existence or non-existence, both of the prerequisite for recognition of the important artistic character pursuant to art. 20 of the copyright protection Law, and of the prerequisites for the declaration of particular important interest pursuant to art. 10, paragraph 3, letter d of the Code of cultural and landscape heritage (although the aforementioned circular, in the last sentence of point 5, on page 4, specifies that the report must not re-propose the model of the historical-artistic report that accompanies the decree of declaration of cultural interest, since the requirements that the work must meet and that must be highlighted in the report are different: creativity, originality, renown, quality, innovation, and experimentation in the use of materials and in the application of construction techniques, etc.). And in fact, also taking account of the assessment criteria reported in point 5 of the circular, it does not appear that the assessment requirements and the criteria indicated in it deviate significantly from those usually employed to assess the existence of the particularly important interest due to their [the considered architectural works’] reference with the history [. . .] of art, of science, of technology, of industry, and of culture in general, pursuant to letter d of the same paragraph. And since the ministerial bodies responsible for conducting one proceeding or the other (and for the adoption of one conclusive measure or the other) differ9, there is a tangible risk of obtaining results of contradiction between acts and proceedings from the same administration, which would constitute a certain flaw of illegitimacy and of possible cancellation of the adopted measures. molta attenzione al fatto che i presupposti dell’uno e dell’altro procedimento/ provvedimento appaiono in larga parte coincidenti. Anche alla stregua della circolare ministeriale 23 dicembre 2016, n. 5, risultano essere in parte sovrapponibili i criteri e i parametri che presiedono alla valutazione della sussistenza o insussistenza sia dei presupposti per il riconoscimento dell’importante carattere artistico ex art. 20 della legge di protezione del diritto d’autore, sia dei presupposti per la dichiarazione dell’interesse particolarmente importante ex art. 10, comma 3, lettera d del Codice dei beni culturali e del paesaggio (e ciò ancorché nella predetta circolare, nell’ultimo periodo del punto 5, a pag. 4, sia specificato che la «relazione non deve riproporre il modello della relazione storico artistica che accompagna il decreto di dichiarazione d’interesse culturale, in quanto i requisiti che l’opera deve soddisfare e che vanno evidenziati nella relazione stessa sono differenti: creatività, originalità, notorietà, qualità, innovazione e sperimentazione sull’uso dei materiali e sull’applicazione delle tecniche costruttive etc.»). E infatti, anche tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nel punto 5 della circolare, non sembra che i requisiti e i criteri di valutazione ivi indicati si discostino significativamente da quelli di solito impiegati per valutare la sussistenza dell’interesse particolarmente importante «a causa del loro riferimento [delle opere architettoniche considerate, n.d.a.] con la storia [. . .] dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere»,

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