Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo: esperienze a confronto

30 The administrative court’s decisions cited in the text and in the notes may be retrieved from the Giustizia amministrativa (administrative justice) website (https://www.giustizia-amministrativa.it), under Decisioni e pareri. Notes 1 There is a well-known theory (Giannini 1971) of the cultural asset being subject to a dual ‘domain’: a useful domain belonging to the private owner, and a public, eminent domain over its cultural meaning (value), which belongs to all. On these themes, see, most recently, G. Morbidelli, sub art. 10, in Il codice 2019, pp. 133 ff. and, ibid, complete bibliographical references, as well as Bartolini 2019. 2 See the Law no. 133 of 1 October 2020 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (Ratification and execution of the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, done in Faro on 27 October 2005). In Article 3 of the text (Measures implementing the Convention), paragraph 2 reads as follows: «Dall’applicazione della Convenzione di cui all’articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia» (The application of the Convention pursuant to article 1, to be done also through the safeguarding of the professional figures involved in the sector, may not give rise to restrictions on the levels of protection, exploitation, and valorization of the cultural heritage as guaranteed by the Constitution and by the relevant legislation in force). 3 It is known that the repeated attempts coming one after the other in the latest legislatures, to bring to approval a framework law on architectural quality, have yet to yield conclusive effects. But see, most recently, Campania regional Law no. 19 of 11 November 2019 Legge per la promozione della qualità dell’architettura (Law for the promotion of the quality of architecture). 4 It is known that the first modification was aimed above all at accelerating and simplifying the disinvestment of public heritage (in essence, that following the Second World War, rightly or wrongly deemed less prized) and at promoting what is referred to as state-property federalism, while the second one was introduced not only to more rationally realign the diversified regimes of public and private, movable and immovable assets, but also to favour the art market and the circulation of movable assets of recent development and of minimum cultural and economic value. 5 For a comprehensive reconnaissance, see Sprinkle Jr. 2007 (suggested to me by prof. Massimo Visone, whom I thank for his useful recommendation). More generally, cf. Carughi 2012. 6 Remaining on the topic of ‘historic cinemas’, mention is to be made of the Council of State decision – Cons. Stato, sect. VI, 2 March 2015, no. 1003 – that cancelled the constraint (of the direct type, and not of the ‘historical-relational’ type, pursuant to art. 10, paragraph 3, letter a of the 2004 Code) of the Concordi cinema/theatre in Padua. 7 It may be useful to transcribe the text of artt. 20: «Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni» (Regardless of the exclusive rights of economic use of the work, as provided for in the provisions of the previous section, and even after the transfer of these rights, the author conserves the right to claim authorship of the work and to oppose any deformation, mutilation, or other modification, and any act damaging said work, that may compromise his or her honour or reputation. Le sentenze del Giudice amministrativo citate nel testo e nelle note sono reperibili al sito della Giustizia amministrativa (https://www.giustiziaamministrativa.it), sotto la voce Decisioni e pareri. Note 1 È nota la teorica (Giannini 1971) del concorso, sul bene culturale, di un doppio titolo ‘dominicale’, un dominio utile del privato proprietario e un dominio eminente pubblico sul suo significato (valore) culturale, che è di tutti. Su questi temi si veda da ultimo G. Morbidelli, sub art. 10, in Il codice 2019, pp. 133 e sgg. e, ivi, completi richiami di bibliografia, nonché Bartolini 2019. 2 Si veda la legge 1 ottobre 2020, n. 133 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. Il testo reca, nell’art. 3 (Misure attuative della Convenzione), un comma 2 del seguente tenore: «Dall’applicazione della Convenzione di cui all’articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia». 3 È noto che i reiterati tentativi, susseguitisi nelle ultime legislature, di portare ad approvazione una legge quadro sulla qualità architettonica non hanno sortito sinora effetti conclusivi. Ma si veda da ultimo la legge regionale della Campania 11 novembre 2019, n. 19, Legge per la promozione della qualità dell’architettura. 4 È noto che la prima modifica mirava soprattutto ad accelerare e semplificare la dismissione del patrimonio pubblico (in sostanza, quello successivo alla Seconda guerra mondiale, ritenuto, a torto o a ragione, meno pregiato) e a favorire il cosiddetto federalismo demaniale, mentre la seconda è stata introdotta – oltre che per riallineare in modo più razionale i regimi diversificati delle cose pubbliche e private, mobili e immobili – anche per favorire il mercato dell’arte e la circolazione di beni mobili di recente realizzazione e di minimo valore culturale ed economico. 5 Per un’esaustiva ricognizione si veda Sprinkle Jr. 2007 (testo suggeritomi dal prof. Massimo Visone, che ringrazio per l’utile indicazione). Più in generale cfr. Carughi 2012. 6 Sempre in tema di ‘cinema storici’ è da segnalare la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1003, che ha annullato il vincolo (di tipo diretto, non di tipo ‘storico-relazionale’, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a del Codice) del cinema teatro Concordi di Padova. 7 Può essere utile riportare il testo degli artt. 20: «Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni»; e 23: «Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l’associazione sindacale competente». 8 La sentenza, non appellata dall’Amministrazione e dunque passata in giudicato, ha annullato, su ricorso della

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