Cantiere Città. Potenziare le competenze per una città culturale sostenibile

39 nariato con enti pubblici e privati per consentire il recupero, restauro, manutenzione, gestione, apertura al pubblico e/o valorizzazione di beni culturali immobili attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal relativo comma (Codice Appalti e Contratti Pubblici, d.lgs. 50/2016, art. 151, comma 3). IL PSPP lavora verso il superamento del binomio interesse pubblico/privato in nome di un interesse generale o collettivo, della concezione dei beni culturali come beni comuni e della fruizione più ampia di luoghi e cultura. Fondamentale nell’inquadramento del terzo settore in relazione alla pubblica amministrazione è l’art. 55 d.lgs. 117/2017, che può essere letto come una reale possibilità di interpretare il ruolo della pubblica amministrazione come capofila e promotore dell’ambito culturale. L’art. 55 costruisce infatti una filiera concettuale, promuovendo il «coinvolgimento da parte degli enti pubblici degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento (comma 1) per individuare i bisogni da soddisfare e la realizzazione di interventi per soddisfarli (comma 2, 3)». Viene riconosciuto in questomodo il diritto del terzo settore a essere coinvolto non soltanto come prestatore di servizi, in un nuovo inquadramento dei suoi enti che parte dalla loro riforma. Come tutti gli investimenti nuovi il PSPP necessiterà di un percorso di avvicinamento, anche culturale, sia nelle pubbliche amministrazioni sia nel settore privato. La flessibilità, versatilità e operatività dello strumento è tutta da costruire e testare, andando a evidenziare in primis cosa non è riconducibile allo strumento stesso, come l’appalto. Il partenariato pubblico privato non è da confondersi con l’appalto e risulta facile immaginare una violazione della concorrenza nell’applicazione del primo rispetto al secondo. Una violazione in effetti si creerebbe nel momento in cui si pensasse di usare il partenariato pubblico privato in sostituzione di un appalto di servizi; tuttavia, a differenza dell’appalto, nella co-amministrazione pubblico privato non c’è corresponsione tra i due ambiti, ma un accordo articolato che persegue un obiettivo e un interesse pubblici. Nell’art. 174 del d.lgs. 36/2023 si afferma che il partenariato pubblico privato è un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le caratteristiche di rapporto contrattuale di lungo periodo per il raggiungimento di un interesse pubblico. La maggior parte del finanziamento proviene da risorse reperite dalla parte privata e a questa spetta il compito di gestire il progetto; alla pubblica invece quello di definire gli obiettivi e verificarne l’attuazione. Allo stesso modo anche il rischio operativo della realizzazione dei lavori e della gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato10. Art. 174 d.lgs. 36/2023 del Codice dei contratti pubblici in attuazione all’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici. 10.

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