Sicurezza del patrimonio culturale. Rapporto finale.

90 Ricerca • Sicurezza del patrimonio culturale Rapporto di sintesi Il limite di tali norme risiede proprio nella loro natura prescrittiva. L’attuazione delle misure indicate, talvolta anche di carattere invasivo, risulta spesso incompatibile con i vincoli storico-artistici posti sull’edificio. Per tale motivo è prevista, ove non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel d.m. 20 maggio 1992, la possibilità di avanzare una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal decreto stesso (autorizzazione in deroga). Si è però osservato che l’eccessivo numero di casi in deroga, come facilmente immaginabile, ha reso complicato e ha rallentato la valutazione dei progetti da parte dei Vigili del Fuoco. Il quadro normativo vigente Con l’emanazione del d.P.R. 1 agosto 2011, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, viene aggiornato nell’Allegato I contenente l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e nell’allegato II contenente la tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Il nuovo regolamento opera una sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio) sui procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, i quali in caso di completezza formale rilascia apposita ricevuta che costituisce titolo abilitativo all’esercizio ai soli fini antincendio. Nell’attività n. 72 di tale decreto rientrano gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Sulla scia di questa evoluzione legislativa o aggiornamento che dir si voglia, viene emanato d.m. 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (recante a sua volta il Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229). In particolare il Testo coordinato dell’allegato I del d.m. 3 agosto 2015, cosiddetto “Codice di Prevenzione Incendi”, seppur mantenendo un assetto parzialmente prescrittivo integra alcune novità che concorrono a rendere maggiormente completo il quadro normativo italiano. Da un’analisi del testo emergono alcuni fattori di particolare rilevanza. In primo luogo, si prevede che il bene da tutelare sia sufficientemente studiato e analizzato da un punto di vista strutturale e materico. Questa fase, infatti, seppur non

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