Sicurezza del patrimonio culturale. Rapporto finale.

89 Ricerca • Sicurezza del patrimonio culturale Rapporto di sintesi biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale (ancora parzialmente valido). Tali norme hanno per fine la sicurezza degli edifici di pregio e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti e forniscono indicazioni sommarie su alcune misure di sicurezza antincendio da adottare, come per esempio l’isolamento degli edifici, i materiali da costruzione da adottare, le attrezzature antincendio. Tuttavia, le più complete normative riferite al tema della Sicurezza in caso di incendio per i beni di interesse culturale sono state introdotte solo recentemente. Esse si sono andate a delineare in particolar modo a partire dagli anni Ottanta e, più concretamente, sono state sviluppate negli anni Novanta del Novecento. Con il d.m. 16 febbraio 1982, Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, gli edifici di interesse culturale rientrano nell’Elenco delle attività sottoposte ai controlli dei Vigili del Fuoco. Tale elenco identifica novantasette attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio d'incendio. Nell’elenco delle attività, infatti sono riportati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite successive. L’attività n. 90 del d.m. 16 febbraio 1982, (corrispondente all'attuale Attività 72 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi), si riferisce infatti a “Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al r.d. 7 novembre 1942, n. 1664”. Dieci anni dopo sono state emanate le prime Norme Tecniche, in particolare il d.m. 20 maggio 1992, n. 569, Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e il d.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi. La normativa e le regole tecniche si sono evolute rispondendo alla necessità di allinearsi al continuo progresso tecnologico e alla necessità di esplicitare più chiaramente quali siano gli strumenti che i progettisti possono adottare per la sicurezza antincendio. Inoltre, la normativa affronta in maniera preponderante la salvaguardia delle persone, fornendo scarse indicazioni riguardanti la tutela e le misure di prevenzione legate agli oggetti contenuti nei musei, i quali spesso, a loro volta, sono edifici tutelati.

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