Sicurezza del patrimonio culturale. Rapporto finale.

15 Ricerca • Sicurezza del patrimonio culturale Rapporto di sintesi Al r.d. n. 193/1909 seguirono altre norme di perfezionamento, tra cui il r.d. 9 gennaio 1927, n. 147 (r.d. n. 147/1927) che introdusse il concetto di zona sismica, suddividendo il territorio in due categorie (sismica e non sismica), in relazione al loro grado di sismicità e alla loro costituzione geologica. Inizialmente furono catalogati sismici i soli comuni della Sicilia e della Calabria gravemente danneggiati dal terremoto del 1908 mentre tutti i territori colpiti prima di tale data - la maggior parte delle zone sismiche d’Italia - non erano classificati come sismici e, conseguentemente, non vi era alcun obbligo di costruire nel rispetto della normativa antisismica. Tale catalogazione veniva modificata dopo ogni evento sismico aggiungendovi semplicemente i nuovi comuni danneggiati. Solo con la l. 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (l. n. 64/1974) si approvò la prima normativa sismica nazionale con il fine di stabilire il quadro di rifermento per le modalità di classificazione sismica dell’intero territorio nazionale, oltre che la redazione delle norme tecniche. In dettaglio tale legge demandò l’emanazione delle norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private al Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Sulla base delle indicazioni della l. 2 febbraio 1974, n. 64 (l. n. 64/1974) già con il d.m. 3 marzo 1975, furono emanate le prime disposizioni per la classificazione sismica di tutto il territorio nazionale successivamente integrate da una serie decreti, tra cui quelli relativi ai carichi e sovraccarichi e quelli contenenti prescrizioni per le costruzioni in zona sismica, culminati in due distinti Decreti Ministeriali emanati nel 1996. Il d.m. 9 gennaio 1996 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche (LL. PP., e MINT. 1996) segna un passaggio importante. Emanato sulla base delle indicazioni della l. 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (L. n. 1086/1971), tale decreto dispose che: • Non si fa più riferimento al numero di piani di un edificio, ma alla sua altezza massima; • Anche nelle zone sismiche è possibile adottare il metodo di verifica agli stati limite oltre a quello alle tensioni ammissibili; • Vengono limitati i danni alle parti non strutturali e agli impianti attraverso il controllo degli spostamenti; • Si introduce un coefficiente di risposta R dipendente dal periodo della struttura per la definizione delle forze sismiche. Su tale impianto normativo, con il d.l. del 1998, n. 112 - art. 94, comma 2, lett. a) la competenza per l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento

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