14 Ricerca • Sicurezza del patrimonio culturale Rapporto di sintesi con 5 forti scosse di Mw, rispettivamente, pari a 7.1, 7.0, 7.7, 7.0 e 7.0 (I0=XI). Con la suddetta legge di istituì il codice borbonico antisismico, rappresentativo delle prime misure di prevenzione sismica adottate in Italia. Tale codice fu sostituito il 28 aprile 1860 da un nuovo regolamento edilizio su volere del Governo Pontificio di Pio IX a seguito del verificarsi di due eventi sismici catastrofici: i) evento simico del 16 dicembre 1857 che colpì una vasta area della Basilicata e parte della Campania con una Mw 7.1 (I0= XI); ii) evento simico del 22 agosto 1959 che colpì duramente la Valnerina e Norcia, in Umbria, con una Mw 5.8 (I0=IX). Nel nuovo regolamento edilizio si fissarono 4 limiti fondamentali: • altezza massima della struttura pari a 8.5 m; • spessore minimo delle murature sia interne che esterne pari a 60 cm; • le murature esterne dovevano avere una scarpata di almeno un ventesimo dell’altezza; • si prescriveva il collegamento tra muri interni ed esterni. Nel 1884 a seguito del terremoto di Casamicciola (Ischia) (Mw 5.8; I0=X) venne emessa la l. 5 marzo 1884, n. 1985 (L. n. 1985/1884) in cui: • si definiva l’altezza massima delle nuove costruzioni pari a 10 m; • si vietavano le costruzioni spingenti; • si limitavano gli aggetti ai balconi a 60 cm. Tutte le misure di prevenzione sismica viste fin ora si limitavano a dettare limitazioni prescrittive e dell’altezza degli edifici. Solo a seguito del terremoto di Reggio Calabria e Messina di Mw 7,5 (I0=XI) del 28 dicembre 1908 si registrò un radicale cambiamento. Con il R.D. 18 aprile 1909, n. 193 (R.D. n. 193/1909), furono emanate le Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da altri precedenti elencati nel r.d. 15 aprile 1909 e ne designa i Comuni, e la circ. 20 aprile 1908, n. 2664 Istruzioni tecniche. Oltre a una serie di prescrizioni (tra cui escludere le strutture spingenti; collegare le strutture; limitare a 5 metri la distanza tra le strutture portanti; realizzare delle costruzioni con “[…] una ossatura in legno, di ferro, di cemento armato o di muratura armata, limitando la muratura, in mattoni o in blocchi di pietra squadrata o listata, alle costruzioni di un solo piano; escludere l’edificabilità su siti inadatti (paludosi, franosi, ecc.…) impose alle strutture di resistere a delle forze statiche equivalenti laterali, rappresentative degli effetti dinamici applicati alle masse dell’edificio e dovute al moto sismico.
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