105 SPETTACOLO LO SPETTACOLO DAL VIVO Nel 1985 è stato istituito il Fondo unico per lo spettacolo (dal 2022 Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo) con l’obiettivo di regolamentare il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, e di promuovere e sostenere le manifestazioni e le iniziative di carattere e rilevanza nazionali (Legge 30 aprile 1985, n. 163). Tra il 2018 e il 2021 le risorse destinate al Fondo, anche in risposta all’emergenza del Covid-19, hanno visto una progressiva crescita (+8%) a favore di tutti i settori, con la sola eccezione delle fondazioni lirico-sinfoniche la cui quota è rimasta sostanzialmente invariata. Se si analizza l’andamento del peso percentuale (aliquote di riparto) delle risorse destinate ai diversi ambiti di attività emerge come, a fronte di un generale aumento delle risorse, vi sia stata unamaggiore attenzione verso settori storicamentemeno sostenuti, quali le attività di danza e le attività circensi e di spettacolo viaggiante – che hanno visto aumentare, tra il 2018 e il 2021, le aliquote ad essi destinate. Coerentemente con l’aumento delle risorse, è cresciuto in tutti i settori anche il numero dei contributi assegnati (da 873 nel 2018 a 1.408 nel 2021, +61%), al netto di una leggera diminuzione (-4%) riscontrata tra il 2019 e il 2020; tale crescita è riconducibile agli effetti del “Decreto ponte”⁶ (Decreto Ministeriale 31 dicembre 2020, n. 183) emanato per assicurare il sostegno al sistema dello spettacolo dal vivo nel 2021, garantendo il finanziamento agli operatori già sostenuti dal Ministero a valere sul Decreto Ministeriale del 27 luglio 2017, n.332, e consentendo a nuovi operatori, appartenenti a specifiche categorie, di ricevere contributi per l’attività svolta nel 2021. La maggior parte di essi sono stati poi riconfermati nel 2022. 6 Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Legge 3 aprile 1985, n. 163, per l’anno 221, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del Decreto Legge 19 maggio 22, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 22, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del Decreto Ministeriale 27 luglio 217.
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